Locazioni brevi e segnalazione in questura

Anche per le locazioni brevi e per le sublocazioni di durata inferiore a trenta giorni è stata prevista l’applicabilità dell’art. 109 del Testo unico leggi pubblica sicurezza.
L’applicabilità dell’art. 109 significa che i locatori o i sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni (tipico è il caso della locazione breve della casa al mare o in montagna, ma anche la locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cura, per sostenere un esame e altro ancora) possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare).
Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i locatori e i sublocatori anzidetti debbono comunicare i dati degli alloggiati alla questura territorialmente competente. ( fonte ITALIA OGGI )
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